Venerdì, 19 Aprile 2024

Semplificare in 65 mosse, salvo intese

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Giovedì 16 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni (Decreto legge 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione”). Il provvedimento approderà in Senato il prossimo 21 luglio, non è escluso che possano essere introdotte ulteriori modifiche, ma le norme sono già in vigore. Vediamo insieme alcuni dei passaggi più interessanti in tema di innovazione nella pubblica amministrazione

 

Nel decreto legge ci sono importanti novità in molti ambiti legati all’aumento di efficienza nella pubblica amministrazione: dall’incentivazione degli investimenti pubblici, allo snellimento delle procedure dei lavori pubblici, alla semplificazione nell’edilizia e nella ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e molto altro ancora.

In questo contributo ci concentriamo sugli aspetti legati alla semplificazione delle procedure degli enti pubblici e alla diffusione dell’amministrazione digitale.

Nell’ambito della semplificazione dei procedimenti della pubblica amministrazione, il Decreto dispone l’obbligo per gli enti pubblici di misurare e rendere trasparenti i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Purtroppo, le modalità e i criteri di misurazione dei tempi sono rimandate a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’attenzione sulla maggiore efficienza che deve essere conseguita nell’attività delle amministrazioni pubbliche viene collegata all’utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, applicando alcuni principi già contenuti nella Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, tra le quali l’accesso telematico agli atti e al proprio fascicolo digitale.

Altro tema importante introdotto dal Decreto è l’agenda per la ricognizione e la semplificazione dei procedimenti e l’introduzione della modulistica standardizzata con l’obbligo per lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, di completare la ricognizione in atto.

Nell’ambito delle misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale c’è un richiamo molto importante alla cittadinanza digitale e all’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione con un rafforzamento del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82) per quanto riguarda le modalità con le quali deve essere reso disponibili un domicilio digitale e come supportare coloro che non possono dotarsi di questo strumento.

Il Decreto conferma ancora una volta l’importanza del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), della Carta di identità elettronica (CIE) e della Carta nazionale dei servizi (CNS) quali strumenti esclusivi ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai servizi digitali della pubblica amministrazione, stabilendo che l’utilizzo di questi dispositivi è sufficiente per accertare anche l’identità del cittadino.

In un momento dove lo smartphone è diventato uno strumento a diffusione capillare, viene istituito il dovere per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete anche attraverso dispositivi mobile attraverso i quali collegarsi all’App IO, il punto unico di accesso telematico ai servizi in rete della pubblica amministrazione, introdotto dal Codice dell’amministrazione digitale e attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da segnalare, inoltre, il rilancio della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (introdotta con la Legge 27/12/2019, n. 160) per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)  per il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica.

Come strategia generale, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, il Decreto introduce il principio sulla base del quale le pubbliche amministrazioni privilegiano sistemi informativi adatti al lavoro agile.

Purtroppo, il Decreto legge rimanda l’attuazione delle singole disposizioni a numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con il rischio che la strada per rendere immediatamente cantierabili gli interventi sia ancora in salita. Basti pensare che sono ancora da definire gli interventi infrastrutturali prioritari strategici da completare o attuare.

Nella norma, inoltre, non sono indicate con precisione le dotazioni finanziarie dei singoli interventi e anche quando questo viene fatto le risorse sembrerebbero insufficienti rispetto alle necessità (il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per esempio, ammonta per il 2020 a soli 30 milioni di euro).

Altro aspetto critico dal punto di vista strategico è l’assenza di indicazioni in merito a come le misure indicate debbano omogeneizzarsi con le iniziative di e-government già intraprese dalle pubbliche amministrazioni locali, molte delle quali hanno già attivato da tempo o stanno realizzando servizi digitali per i proprio cittadini. Sarebbe auspicabile che le semplificazioni introdotte a livello centrale si confrontassero con le strategie degli enti locali e delle aziende che operano nel settore dell’information and communication technology, che devono essere considerati come attori fondamentali in questo processo di semplificazione poiché più vicini al territorio e quindi ai cittadini.

Occorre infine ricordare che il Decreto legge è un atto di carattere provvisorio, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo: entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori perché perde efficacia (decade) se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, con la perdita degli effetti prodotti.

È quindi necessario che l’emanazione dei Decreti attuativi previsti all’interno della norma sia rapida, condivisa con tutti gli attori interessati dalle diverse misure (ascoltando soprattutto le esigenze degli enti locali) e adeguatamente finanziata.